Art. 46
In vigore dal 7 lug 2009
1. La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata come segue:
a)
per iscritto, eventualmente su un modulo speciale predisposto dagli Stati membri;
b)
oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.
Ai fini del presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
Se il titolo di esportazione utilizzato per l'esportazione che dà diritto al pagamento della restituzione è stato rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la pratica relativa al versamento della restituzione è corredata di una fotocopia retto-verso di tale titolo, debitamente imputato.
3. Qualora l'esemplare di controllo T5 o, ove del caso, il documento nazionale comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.
I documenti giustificativi a corredo di tale domanda comprendono:
a)
se l'esemplare di controllo o il documento nazionale è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:
—
copia o fotocopia del documento di trasporto, e
—
un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 4.
Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2 400 EUR; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento.
In caso di esportazione in un paese terzo aderente alla Convenzione relativa a un regime comune di transito, l'esemplare di rinvio n. 5 del documento comune di transito, debitamente vidimato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza, è equivalente ai documenti giustificativi;
b)
in caso di applicazione degli o 41: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo T5; oppure
c)
in caso di applicazione dell', paragrafo 1, lettera a) o dell': l'attestato di consegna a bordo di cui all', paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.
Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.
4. Se i documenti richiesti a norma dell' non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2. Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 2, primo comma.
6. Qualora si applichi l', la pratica relativa al versamento della restituzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.
7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.
8. Le autorità competenti eseguono il versamento di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all'evasione della pratica, salvo nei casi seguenti:
a)
forza maggiore; oppure
b)
una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; in questa ipotesi il versamento avrà luogo soltanto dopo il riconoscimento del diritto alla restituzione; oppure
c)
per applicare la compensazione di cui all' paragrafo 2, secondo comma.
9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.
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