Art. 48

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue: a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione; b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. 2.   Fatto salvo l', secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma dell' non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all' è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al: a) 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR; b) 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR; c) 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti. Il primo comma non si applica per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione, applicate in virtù del paragrafo 1. 3.   Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell’. 4.   La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti: a) forza maggiore; b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta; c) errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità; d) domanda di restituzione conforme al regolamento (CE) n. 1043/2005, in particolare all' e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo; e) adeguamento del peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso metodo di pesatura. 5.   Qualora la riduzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) dia luogo a un importo negativo, questo viene pagato dall'esportatore. 6.   Se le competenti autorità accertano che la restituzione richiesta era inesatta, che l'esportazione non è stata eseguita e che, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), che sarebbe stata applicata qualora avesse avuto luogo l'esportazione. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione dovuta si tiene conto, salvo in caso di destinazione obbligatoria, del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione menzionata all’ , paragrafo 2. 7.   Il pagamento di cui ai paragrafi 5 e 6 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui all', paragrafo 1, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto. 8.   Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, e/o dell’. 9.   Le sanzioni si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale. 10.   Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione. 11.   Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1. 12.   Qualora la restituzione sia stata fissata anticipatamente, il calcolo della sanzione viene basato sui tassi di restituzione vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo e senza tener conto della perdita della restituzione a norma dell', paragrafo 1, o della riduzione della restituzione a norma dell', paragrafo 2 o dell', paragrafo 3. Se del caso, tali tassi vengono adeguati in base alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.
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