Art. 29

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara. 2.   Se per un prodotto composto si applica un prelievo all'esportazione o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in oggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:612:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo