Art. 32
In vigore dal 7 lug 2009
1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui [all' del regolamento (CEE) n. 2220/85 ai fini del pagamento, da parte dell'esportatore, della differenza fra questi due importi, maggiorata del 10 %.
Tuttavia, la maggiorazione del 10 % non viene recuperata se per un caso di forza maggiore:
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le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite, oppure
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il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo.
2. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito a un'irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione prevista al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 1, quarto comma.
La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.
3. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nell'ambito del regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti dello stesso codice della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 376/2008.
La presente disposizione si applica soltanto se è stato fatto ricorso al regime delle reintroduzioni nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione oppure nello Stato membro d'origine, conformemente all' della direttiva 97/78/CE del Consiglio (22), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
Storico versioni
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