Art. 31
In vigore dal 7 lug 2009
1. Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 10 %.
Gli Stati membri possono determinare le modalità relative alla domanda di anticipo di una parte della restituzione.
2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione relativa alla destinazione dichiarata, corretto, se del caso, in base agli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.
3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR.
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