Art. 36
In vigore dal 7 lug 2009
1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione abbia raggiunto come tale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di tale accettazione, una delle destinazioni previste dall'.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l', paragrafi 3 e 4.
3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all', un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari che non sono quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.
Nell'esemplare di controllo T5 devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.
4. Il formulario 302 che accompagna i prodotti forniti alle forze armate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), è assimilato all'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che le autorità militari competenti certifichino, sul formulario medesimo, il ricevimento dei prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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