Art. 39
In vigore dal 7 lug 2009
1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario versa un importo forfettario all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:
a)
determinando l'importo dei dazi all'importazione relativi ad un prodotto identico al momento dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;
b)
maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).
Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è il seguente:
a)
il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o a decorrere dal quale non e stato più in grado di raggiungerla; oppure
b)
se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.
3. Il depositario paga unicamente l'importo anticipato, maggiorato del 20 %, qualora dimostri che l'importo anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2.
Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, per gli Stati membri di magazzinaggio che non partecipano all'Unione economica e monetaria, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro di magazzinaggio utilizzando il tasso di cambio dell'euro nel giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).
4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al confezionamento non sono oggetto del pagamento di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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