Art. 37
In vigore dal 7 lug 2009
1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo cause di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale, a fini di approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:
a)
imbarcazioni destinate alla navigazione marittima; oppure
b)
aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie; oppure
c)
piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'.
I locali soggetti a controllo doganale (in prosieguo: «depositi di approvvigionamento») e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi di approvvigionamento che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile.
Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che assumono per iscritto le seguenti obbligazioni:
a)
imbarcare i prodotti, tali e quali o congelati e/o previo confezionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:
—
imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure
—
aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, oppure
—
delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all';
b)
tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e che contenga in particolare quanto segue:
—
la data di entrata nel deposito di approvvigionamento,
—
i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato,
—
le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all', paragrafo 4,
—
la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento,
—
il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo,
—
la data dell'imbarco;
c)
conservare il registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso;
d)
sottoporsi ai controlli, segnatamente a quelli periodici, che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare il rispetto del presente paragrafo;
e)
pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'.
3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.
Storico versioni
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