Art. 37

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo cause di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale, a fini di approvvigionamento nella Comunità di quanto segue: a) imbarcazioni destinate alla navigazione marittima; oppure b) aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie; oppure c) piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'. I locali soggetti a controllo doganale (in prosieguo: «depositi di approvvigionamento») e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi di approvvigionamento che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile. Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che assumono per iscritto le seguenti obbligazioni: a) imbarcare i prodotti, tali e quali o congelati e/o previo confezionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di quanto segue: — imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure — aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, oppure — delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'; b) tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e che contenga in particolare quanto segue: — la data di entrata nel deposito di approvvigionamento, — i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato, — le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all', paragrafo 4, — la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento, — il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo, — la data dell'imbarco; c) conservare il registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso; d) sottoporsi ai controlli, segnatamente a quelli periodici, che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare il rispetto del presente paragrafo; e) pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'. 3.   L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:612:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 37 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo