Art. 35

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto. 2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che l'esportatore fornisca, per i prodotti di base per i quali e chiesta la restituzione, prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche prima della preparazione. 3.   Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all' può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo