Art. 35

Art. 35

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto. 2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che l'esportatore fornisca, per i prodotti di base per i quali e chiesta la restituzione, prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche prima della preparazione. 3.   Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all' può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:612:oj#art-35