Art. 34
In vigore dal 7 lug 2009
1. Nell'ambito delle consegne di cui agli , gli Stati membri, in deroga all', possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso nel contempo alla procedura normale.
L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro esportatore. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri; in tal caso si applica l'.
2. Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione è l'ultimo giorno del mese.
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006.
3. Se la restituzione è determinata in base a gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese.
4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti:
a)
le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all', paragrafo 4;
b)
il nome o il numero d'immatricolazione della nave o aeromobile o delle navi o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati;
c)
la data dell'imbarco.
Le indicazioni di cui al primo comma vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, dette indicazioni vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore dev'essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.
L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.
5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.
6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano, in quanto compatibili, alle consegne di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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