Art. 33
In vigore dal 7 lug 2009
1. Ai fini del presente regolamento le consegne seguenti sono assimilate a un'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità:
a)
la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità:
—
delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,
—
degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie;
b)
la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità;
c)
la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto nel caso che i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da dazi all'importazione nello Stato membro in oggetto.
3. Le consegne di prodotti destinati a depositi, ubicati nella Comunità, di organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto umanitario ed utilizzati per operazioni di aiuto alimentare nei paesi terzi, sono assimilate alle esportazioni fuori dal territorio doganale della Comunità.
L'applicazione del primo comma è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di magazzinaggio che determinano la situazione doganale dei depositi ed adottano opportune misure atte ad accertare che i prodotti di cui trattasi raggiungano la loro destinazione.
4. Le disposizioni dell', paragrafo 7, non si applicano alle consegne di cui al presente articolo. Tuttavia gli Stati membri possono prendere opportune disposizioni per permettere il controllo dei prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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