Art. 30

In vigore dal 7 lug 2009
Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (21).
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Art. 30 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo