Art. 41

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere, è assimilata ad una consegna di cui all', paragrafo 1, lettera a), la consegna di provviste di bordo: a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti delle zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro; e b) la consegna effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro. Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo. 2.   Le norme del paragrafo 1 si applicano unicamente nel caso in cui il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo. Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, alle condizioni seguenti: a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo; e b) nel caso delle piattaforme: — che la consegna si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, riconosciuti tali dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di nave, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di confezionamento devono essere, salvo cause di forza maggiore, quelli cui si ricorre abitualmente, — che la persona fisica o giuridica esercente la nave o l'elicottero adibiti alla consegna delle provviste conservi nella Comunità una documentazione consultabile e sufficientemente circostanziata ai fini del controllo particolareggiato dei voli o delle uscite in mare. 3.   L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a) fornisce indicazioni complete circa i prodotti e reca il nome o altri elementi che consentano di identificare la piattaforma o la nave da guerra o la nave ausiliaria alle quali i prodotti stessi sono stati consegnati, con menzione della data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari. L'attestato dev'essere firmato come segue: a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate; b) per le navi da guerra: dalle autorità militari. In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna conforme a quanto segue: a) che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 3 000 EUR per esportazione; b) che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti; c) e per la quale siano presentati il titolo di trasporto e la prova dell'avvenuto pagamento. 4.   Le competenti autorità dello Stato membro che concede la restituzione controllano i quantitativi di prodotti dei quali è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i documenti dell'esportatore e dell'esercente della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo. Ai fini dell'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità di altri Stati membri. 5.   Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l', nella rubrica «Altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XVII. 6.   Qualora si applichi l', il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all', paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati sulla piattaforma cui è destinato ciascun invio, il nome o il numero della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, sono da considerarsi parte integrante di tale registro. 7.   Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro ove siano indicati i quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
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