Art. 44

In vigore dal 7 lug 2009
1.   I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione. 2.   Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all', paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo