Art. 44
In vigore dal 7 lug 2009
1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.
2. Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all', paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:612:oj#art-44