Art. 45
In vigore dal 7 lug 2009
Per le esportazioni a destinazione:
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delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,
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delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché
—
delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,
e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all', paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.
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