Art. 45

In vigore dal 7 lug 2009
Per le esportazioni a destinazione: — delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, — delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché — delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo, e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all', paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo