Art. 50

In vigore dal 7 lug 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue: — immediatamente, i casi di applicazione dell', paragrafo 1, la Commissione ne informa gli altri Stati membri, — i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all', paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all' e all'. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.
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