Art. 42

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Qualora il tasso della restituzione sia differenziato a seconda delle destinazioni, il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che i prodotti effettivamente imbarcati corrispondono esattamente a quelli che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine. 3.   Ai fini del presente articolo si intende per «consegna diretta» la consegna, a bordo di una nave, di un contenitore o di una partita indivisa. 4.   La prova di cui al paragrafo 2 è soggetta alle modalità seguenti: a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le provviste sono state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato XVIII. Esso dev'essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato; b) se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti a un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono: — un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo attestante che il contenuto di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti è stato collocato in un deposito di approvvigionamento e che i relativi prodotti saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato XVIII, e — un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti l'uscita definitiva dal deposito e la consegna a bordo di tutti i prodotti del contenitore o della partita iniziale, e precisi il numero di consegne parziali effettuate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato XVIII; c) qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave. Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima; d) per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle navi o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari. 5.   La domanda di pagamento dev'essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento. 6.   I prodotti sottoposti al regime di cui all' non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo. 7.   Le disposizioni dell' si applicano in quanto compatibili. 8.   Il disposto dell' non si applica ai fini del presente articolo.
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