Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 14
Assemblea generale
In vigore dal 29 nov 2014
Assemblea generale
§ 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri.
§ 2 L'Assemblea generale:
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) designa i membri del Comitato amministrativo, nonché un membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato membro che ne assicurerà la Presidenza (, §§ da 1 a 3);
c) elegge il Segretario generale (, § 2);
d) emana direttive riguardanti l'attività del Comitato amministrativo e del Segretario generale;
e) fissa, per periodi di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario (); in mancanza, emana per un periodo che non deve superare sei anni, direttive sulla limitazione di tali spese;
f) decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in un altro luogo (articolo primo, § 2);
g) decide riguardo all'introduzione di altre lingue di lavoro (articolo primo, § 6);
h) decide sul rilevamento di altre competenze da parte dell'Organizzazione (, §1) nonché sul trasferimento di competenze dall'Organizzazione ad un'altra organizzazione intergovernativa (, § 2);
i) decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici ( , §2);
j) esamina se il comportamento di uno Stato debba essere considerato come tacita denuncia (, § 7);
k) decide di affidare l'esecuzione della revisione dei conti ad uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (, § 1);
l) decide su proposte volte a modificare la Convenzione (, §§ 2 e 3);
m) decide in merito alle domande di adesione che le vengono presentate (,§ 4)
n) decide sulle condizioni di adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (, § 1);
o) decide in merito alle domande di associazione che le vengono sottoposte (, § 1);
p) decide in merito allo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle proprie competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa ();
q) decide in merito ad altre questioni iscritte all'ordine del giorno.
§3 Il Segretario generale convoca l'Assemblea generale ogni tre anni o su richiesta sia di un terzo degli Stati membri sia del Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui all', §§ 2 e 3 e all', §4. Egli invia agli Stati membri il progetto d'ordine del giorno, al più tardi tre mesi prima dell'apertura della sessione, secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al § 2, lettera a).
§4 All'Assemblea generale, il quorum (, §3) è ottenuto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati. Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia uno Stato non può rappresentare più di un altro Stato.
§5 In caso di votazione dell'Assemblea generale relativa a modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno fatto, in conformità all', § 1, prima frase, una dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di voto.
§6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi del § 2, lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell', § 6, per i quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia, nel caso del § 2, lettera l), la maggioranza di due terzi è richiesta solo ove si tratti di proposte volte a modificare la Convenzione vera e propria, ad eccezione degli , §§ da 2 a 10, nonché il Protocollo di cui all'articolo primo, § 4.
§7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri,
a) Stati non membri dell'Organizzazione,
b) Organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno,
possono partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.
Storico versioni
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