Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 15
Comitato amministrativo
In vigore dal 29 nov 2014
Comitato amministrativo
§1 Il Comitato amministrativo si compone di un terzo degli Stati membri.
§2 I membri del Comitato ed un membro supplente per ciascuno di essi, nonché lo Stato membro che presiede sono designati per tre anni. La composizione del Comitato è determinata per ciascun periodo tenendo conto segnatamente di un'equa ripartizione geografica. Un membro supplente divenuto membro del Comitato in un determinato periodo deve essere designato come membro del Comitato per il periodo successivo.
§3 In caso di seggio vacante, di sospensione del diritto di voto di un membro o in caso di assenza di un membro in due sessioni consecutive del Comitato, senza che questi si faccia rappresentare da un altro membro in conformità al § 6, il membro supplente designato dall'Assemblea generale ne esercita le funzioni per il rimanente periodo.
§ 4 A prescindere dal caso previsto al § 3, nessuno Stato membro può far parte del Comitato per più di due periodi consecutivi ed interi.
§ 5 Il Comitato
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) conclude l'accordo di sede;
c) stabilisce lo statuto del personale dell'Organizzazione;
d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di un'equa ripartizione geografica, gli alti funzionari dell'Organizzazione;
e) stabilisce un regolamento concernente le finanze e la contabilità dell'Organizzazione;
f) approva il programma di lavoro, il bilancio preventivo, il rapporto di gestione ed i conti dell'Organizzazione;
g) fissa, in base ai conti approvati, i contributi definitivi dovuti dagli Stati membri in conformità all' per i due anni civili trascorsi, nonché l'ammontare dell'anticipo di tesoreria dovuta dagli Stati membri in conformità all' §5 per l'anno in corso e per il successivo anno civile;
h) determina le competenze dell'Organizzazione che riguardano tutti gli Stati membri o solo alcuni degli Stati membri, nonché le spese che, di conseguenza, sono a carico di tali Stati membri ( , § 4);
i) stabilisce l'ammontare delle specifiche remunerazioni (, § 11);
j) impartisce direttive speciali per la verifica dei conti (, § 1);
k) approva l'assunzione di funzioni amministrative da parte dell'Organizzazione ( §3) e stabilisce i contributi specifici dovuti dallo Stato membro interessato;
l) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonché le proprie decisioni e raccomandazioni;
m) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attività, nonché proposte relative al proprio rinnovamento (, §2, lettera b);
n) controlla la gestione del Segretario generale;
o) vigila affinché il Segretario generale applichi correttamente la convenzione ed esegua le decisioni adottate da altri organi; a tal fine il Comitato può prendere tutti i provvedimenti atti a migliorare l'applicazione della Convenzione e delle suddette decisioni;
p) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attività dell'Organizzazione e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal Segretario generale;
q) dirime le controversie fra uno Stato membro ed il Segretario generale tenendo conto della sua funzione di depositario (, §2);
r) decide sulle richieste di sospensione della qualità di membro ().
§ 6 Nel Comitato, il quorum è raggiunto quando due terzi dei suoi membri vi sono rappresentati. Un membro può farsi rappresentare da un altro membro; tuttavia un membro non può rappresentare più di un altro membro.
§7 Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri rappresentati al momento del voto.
§ 8 Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce presso la sede dell'Organizzazione. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
§ 9 Il presidente del Comitato:
a) convoca il Comitato almeno una volta l'anno, nonché a richiesta sia di quattro suoi membri, sia del Segretario generale;
c) indirizza ai membri del Comitato il progetto d'ordine del giorno;
d) tratta, nei limiti ed alle condizioni definite nel regolamento interno del Comitato, le questioni urgenti esposte nell'intervallo fra le sessioni;
e) firma l'accordo di sede previsto al § 5, lettera b).
§ 10 Il Comitato può, nei limiti delle proprie competenze, incaricare il presidente di eseguire alcuni compiti specifici.
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