Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 19
Commissione di facilitazione ferroviaria
In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di facilitazione ferroviaria
§ 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria:
a) si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario;
b) raccomanda norme, metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria.
§ 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (, § 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-19