Art. 19 · Commissione di facilitazione ferroviaria
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 19

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Commissione di facilitazione ferroviaria

In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di facilitazione ferroviaria § 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria: a) si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario; b) raccomanda norme, metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria. § 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (, § 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-19