Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 21

Segretario generale

In vigore dal 29 nov 2014
Segretario generale § 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione. § 2 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte. §3 Il Segretario generale deve in particolare: a) assumersi le funzioni di depositario (); b) rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno; c) comunicare agli Stati membri (, § 1; , §1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni; d) eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione; e) istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti; f) convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (articolo.14, § 3; , § 2); g) inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi; h) elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo (); i) gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato; j) cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; k) emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; l) assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V; m) ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all', §5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonché alle imprese; n) dirigere il personale dell'Organizzazione; o) informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione; p) aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'. § 4 Il Segretario generale può di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.
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Segretario generale (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo