Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 21
Segretario generale
In vigore dal 29 nov 2014
Segretario generale
§ 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione.
§ 2 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte.
§3 Il Segretario generale deve in particolare:
a) assumersi le funzioni di depositario ();
b) rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno;
c) comunicare agli Stati membri (, § 1; , §1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni;
d) eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;
e) istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti;
f) convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (articolo.14, § 3; , § 2);
g) inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;
h) elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo ();
i) gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato;
j) cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
k) emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
l) assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;
m) ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all', §5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonché alle imprese;
n) dirigere il personale dell'Organizzazione;
o) informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione;
p) aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'.
§ 4 Il Segretario generale può di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-21