Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 23

Bollettino

In vigore dal 29 nov 2014
Bollettino § 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonché quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. § 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtù della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.
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