Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 23
Bollettino
In vigore dal 29 nov 2014
Bollettino
§ 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonché quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione.
§ 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtù della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-23