Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 18

Commissione di esperti del RID

In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di esperti del RID § 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformità all', § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione. § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (, § 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.
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Commissione di esperti del RID (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo