Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 17
Commissione di revisione
In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di revisione
§ 1 La Commissione di revisione:
a) decide, in conformità all', § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione;
b) esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformità all', § 2, all'Assemblea generale.
§ 2 Nella Commissione di revisione il quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-17