Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 17

Commissione di revisione

In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di revisione § 1 La Commissione di revisione: a) decide, in conformità all', § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione; b) esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformità all', § 2, all'Assemblea generale. § 2 Nella Commissione di revisione il quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-17

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Commissione di revisione (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo