Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 13
Organi
In vigore dal 29 nov 2014
Organi
§1 Il funzionamento dell'Organizzazione è assicurato dai seguenti organi:
a) Assemblea generale,
b) Comitato amministrativo,
c) Commissione di revisione,
d) Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID),
e) Commissione per l'agevolazione ferroviaria,
f) Commissione di esperti tecnici,
g) Segretario generale.
§ 2 L'Assemblea generale può decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici.
§ 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (, § 5, , § 7 o , § 4).
§ 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonché la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.
Storico versioni
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