Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo II
Art. 10
Disposizioni complementari
In vigore dal 29 nov 2014
Disposizioni complementari
§ 1 Due o più Stati membri oppure due o più trasportatori possono decidere di comune accordo disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM senza tuttavia derogare a tali Regole uniformi.
§ 2 Le disposizioni complementari di cui al § 1 entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dalle prescrizioni di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari degli Stati e la loro entrata in vigore sono comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale notifica tali informazioni agli altri Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-10