Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo primo
Art. 6
Regole uniformi
In vigore dal 29 nov 2014
Regole uniformi
§1 Il traffico internazionale ferroviario e l'ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati, a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformità all' §1, prima frase, da:
a) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) ", costituenti l'Appendice A della Convenzione;
b) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM)", costituenti l'Appendice B della Convenzione;
c) il "Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) ", costituente l'Appendice C della Convenzione
d) le "Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)" costituenti l'Appendice D della Convenzione;
e) le "Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)" costituenti l'Appendice E della Convenzione;
f) le "Regole uniformi relative alla convalida delle norme tecniche ed all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario (APTU )" costituenti l'Appendice F della Convenzione;
g) le "Regole uniformi relative all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF) ", costituenti l'Appendice G della Convenzione;
h) altri regimi di diritto uniforme elaborati dall'Organizzazione in forza dell', §2, lettera a), costituenti altrettante Appendici della Convenzione
§2 Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al §1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-6