Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo primo
Art. 3
Cooperazione internazionale
In vigore dal 29 nov 2014
Cooperazione internazionale
§1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima, la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario in seno all'Organizzazione, purchè vi sia compatibilità con i compiti che le sono conferiti in conformità agli . Per conseguire questo scopo, gli Stati membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'adattamento delle convenzioni e degli accordi internazionali multilaterali di cui sono parti contraenti, purchè tali convenzioni ed accordi riguardino la cooperazione internazionale nel settore ferroviario e trasferiscano ad altre organizzazioni governative o non governative le competenze che coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione.
§2 Gli obblighi derivanti dal §1 per gli Stati membri, che sono altresì Membri delle Comunità europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui loro obblighi in quanto Membri delle Comunità europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-3