Protocollo

Art. 7

Testi del Protocollo

In vigore dal 29 nov 2014
Testi del Protocollo §1 Il presente Protocollo è concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati. In fede di ciò, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell'OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri. Per la Repubblica di Albania: Per la Repubblica di Algeria Democratica e Popolare: Per la Repubblica Federale di Germania: Per la Repubblica d'Austria: Per il Regno del Belgio: Per la Repubblica di Bosnia e Erzegovina: Per la Repubblica di Bulgaria: Per la Repubblica di Croazia: Per il Regno di Danimarca: Per il Regno di Spagna: Per la Finlandia: Per la Repubblica Francese: Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Per la Grecia: Per la Repubblica di Ungheria: Per l'Irak: Per la Repubblica Islamica dell'Iran: Per la Repubblica d'Irlanda: Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica Libanese: Per il Principato del Liechtenstein: Per la Repubblica di Lituania: Per il Granducato del Lussemburgo: Per l'ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia: Per il Regno del Marocco: Per il Principato di Monaco: Per il Regno di Norvegia: Per il Regno dei Paesi Bassi: Per la Repubblica di Polonia: Per la Repubblica Portoghese: Per la Repubblica di Romania: Per la Repubblica Slovacca: Per la Repubblica di Slovenia: Per il Regno di Svezia: Per la Confederazione Elvetica: Per la Repubblica Arabo-Siriana: Per la Repubblica Ceca: Per la Repubblica Tunisina: Per la Repubblica di Turchia:
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-p-7

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