Protocollo

Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 29 nov 2014
Entrata in vigore §1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell' §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato §2, gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo. §2 Ciò nonostante, l' si applica dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-p-4

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Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo