Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 20
Commissione di esperti tecnici
In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di esperti tecnici
§ 1 La Commissione di esperti tecnici:
a) decide, in conformità all' delle Regole uniformi APTU, sulla validazione di una norma tecnica relativa al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;
b) decide, in conformità all' delle Regole uniformi APTU, sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;
c) vigila sull'applicazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione, in conformità alle procedure previste agli delle Regole uniformi APTU;
d) decide in conformità all' § 6; riguardo a proposte volte a modificare la Convenzione;
e) tratta tutti gli altri affari che le sono attribuiti in conformità alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF. § 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum (, §3) è raggiunto quando la metà degli Stati membri ai sensi dell' § 1 vi sono rappresentati. Al momento dell'adozione di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole uniformi APTU, gli Stati membri che hanno formulato un'obiezione in conformità all' § 4 riguardo alle disposizioni in oggetto o che hanno reso una dichiarazione in conformità all', § 1 delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici può sia convalidare le norme tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare di convalidarle o di adottarle; essa non può in alcun caso modificarle.
Storico versioni
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