Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 16
Commissioni
In vigore dal 29 nov 2014
Commissioni
§ 1 Le Commissioni di cui all', § 1, lettere da c) ad f) e § 2 si compongono in linea di massima di tutti gli Stati membri.
Quando la Commissione di revisione, la Commissione di esperti del RID o la Commissione di esperti tecnici deliberano e decidono nell'ambito delle loro competenze su modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno rilasciato in conformità all', § 1, prima frase, una dichiarazione sulle Appendici in oggetto, non siedono nella relativa Commissione.
§ 2 Il Segretario generale convoca le Commissioni sia per iniziativa propria, sia a richiesta di cinque Stati membri, sia a richiesta del Comitato amministrativo. Il Segretario generale invia il progetto d'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione.
§ 3 Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro: tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di altri due Stati.
§4 Ciascuno Stato membro rappresentato ha diritto ad un voto. Una proposta è adottata se il numero di voti positivi è:
a) almeno pari al terzo del numero di Stati membri rappresentati al momento del voto e
b) superiore al numero di voti negativi.
§ 5 Dietro invito del Segretario generale deciso di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri,
a) Stati non membri dell'Organizzazione,
b) Stati membri che tuttavia non sono membri delle Commissioni competenti;
c) organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno,
possono partecipare con un voto consultivo alle sessioni delle Commissioni.
§ 6 Le Commissioni eleggono per ciascuna sessione o per un determinato periodo, un presidente ed uno o più vice presidenti.
§ 7 Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi presentati in seduta in una delle lingue di lavoro, sono tradotti per l'essenziale nelle altre lingue di lavoro, le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.
§ 8 I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Per ciò che concerne le decisioni solo il testo francese fa fede. I processi verbali sono distribuiti a tutti gli Stati membri.
§ 9 Le Commissioni possono creare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.
§ 10 Le Commissioni si dotano di un regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-16