Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 42

Dichiarazioni e riserve alla Convenzione

In vigore dal 29 nov 2014
Dichiarazioni e riserve alla Convenzione §1 Ciascuno Stato membro può dichiarare in qualsiasi momento che non applicherà integralmente alcune Appendici alla Convenzione. Inoltre le riserve come anche le dichiarazioni di non applicare alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta, o delle sue Appendici sono ammesse solo se espressamente previste dalle stesse disposizioni. § 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale entrata in vigore ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a detta dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-42

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Dichiarazioni e riserve alla Convenzione (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo