Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 1
Immunità di giurisdizione, esecuzione e sequestro
In vigore dal 29 nov 2014
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI
(OTIF)
Immunità di giurisdizione, esecuzione e sequestro
§ 1 Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
a) nella misura in cui l'Organizzazione abbia espressamente rinunciato a tale immunità in un determinato caso;
b) in caso di un'azione civile intentata da un terzo;
c) in caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;
d) in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario.
§ 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunità verso ogni forma di requisizione, confisca, sequestro ed altra forma di pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti implicanti veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano per conto di quest'ultima, e le inchieste alle quali tali incidenti possano dare luogo.
Storico versioni
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