Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 6

Transazioni monetarie

In vigore dal 29 nov 2014
Transazioni monetarie L'Organizzazione può ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
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Transazioni monetarie (Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo