Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 6
Transazioni monetarie
In vigore dal 29 nov 2014
Transazioni monetarie
L'Organizzazione può ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
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