Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 9

Privilegi ed immunità dei dipendenti dell'Organizzazione

In vigore dal 29 nov 2014
Privilegi ed immunità dei dipendenti dell'Organizzazione I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità sul territorio di ogni Stato membro: a) immunità di giurisdizione per le attività, compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; i funzionari continuano a beneficiare di questa immunità anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; b) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri, riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; i familiari conviventi godono delle stesse agevolazioni; d) esonero dall'imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti corrisposti dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tale esonero fiscale alle indennità ed alle pensioni di quiescenza e alle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex-funzionari o ai loro aventi diritto; e) per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi privilegi generalmente accordati ai funzionari delle organizzazioni internazionali. f) in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni di rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle generalmente accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo