Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 13

Trattamento dei propri connazionali

In vigore dal 29 nov 2014
Trattamento dei propri connazionali Nessuno Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità menzionati: a) all', ad eccezione della lettera d), b) all', ad eccezione delle lettere a), b) e d), c) all', ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.
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