Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 13
Trattamento dei propri connazionali
In vigore dal 29 nov 2014
Trattamento dei propri connazionali
Nessuno Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità menzionati:
a) all', ad eccezione della lettera d),
b) all', ad eccezione delle lettere a), b) e d),
c) all', ad eccezione delle lettere a) e b)
ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-13