Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 8
Privilegi ed immunità dei rappresentanti degli Stati
In vigore dal 29 nov 2014
Privilegi ed immunità dei rappresentanti degli Stati
I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunità nel territorio di ogni Stato membro:
a) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto;
b) immunità di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
c) immunità di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante;
d) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalità di registrazione degli stranieri;
f) stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
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