Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 3
Esonero da imposte
In vigore dal 29 nov 2014
Esonero da imposte
§ 1 Ciascuno Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio delle sue attività ufficiali. Quando l'Organizzazione effettua acquisti o utilizza servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ed il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando ciò sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo.
§ 2 Nessun esonero è accordato per quanto riguarda le imposte e le tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi. § 3 I beni acquistati in conformità al § 1 non possono essere venduti, nè ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-3