Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 45
Testi della Convenzione
In vigore dal 29 nov 2014
Testi della Convenzione
§1 La Convenzione è redatta in lingua francese, inglese e tedesca.
In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.
§2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-45