Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 43
Scioglimento dell'Organizzazione
In vigore dal 29 nov 2014
Scioglimento dell'Organizzazione
§ 1 L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione,, se del caso, le condizioni del trasferimento.
§ 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione, in virtù del § 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-43