Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 43

Scioglimento dell'Organizzazione

In vigore dal 29 nov 2014
Scioglimento dell'Organizzazione § 1 L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione,, se del caso, le condizioni del trasferimento. § 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione, in virtù del § 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.
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Scioglimento dell'Organizzazione (Art. 43 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo