Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 39
Membri associati
In vigore dal 29 nov 2014
Membri associati
§ 1 Ogni Stato sul cui territorio è in esercizio un'infrastruttura ferroviaria può divenire membro associato dell'Organizzazione.
L', §§ da 2 a 25 si applica per analogia.
§ 2 Un membro associato può partecipare ai lavori degli organi di cui all' , § 1, lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non può essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (, §3).
§ 3 Per porre fine alla qualità di membro associato, si applica per analogia l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-39