Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 44
Disposizione transitoria
In vigore dal 29 nov 2014
Disposizione transitoria
Nei casi previsti all', § 7, all', §4, all', § 1 ed all', il diritto in vigore al momento della conclusione dei contratti sottoposti alle Regole uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole Uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-44