Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 4

Esonero da diritti e tasse

In vigore dal 29 nov 2014
Esonero da diritti e tasse § 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione, e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione. § 2 Nessun esonero è accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione. § 3 L', §3 si applica per analogia ai beni importati in conformità al § 1.
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Esonero da diritti e tasse (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo