Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 4
Esonero da diritti e tasse
In vigore dal 29 nov 2014
Esonero da diritti e tasse
§ 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione, e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione.
§ 2 Nessun esonero è accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione.
§ 3 L', §3 si applica per analogia ai beni importati in conformità al § 1.
Storico versioni
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