Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 2
Protezione contro l'esproprio
In vigore dal 29 nov 2014
Protezione contro l'esproprio
Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilità, devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attività dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-2