Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 2

Protezione contro l'esproprio

In vigore dal 29 nov 2014
Protezione contro l'esproprio Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilità, devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attività dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennità.
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Protezione contro l'esproprio (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo