Art. 2 · Protezione contro l'esproprio
Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 2

54 / 268

Protezione contro l'esproprio

In vigore dal 29 nov 2014
Protezione contro l'esproprio Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilità, devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attività dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-2