Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 41
Denuncia della Convenzione
In vigore dal 29 nov 2014
Denuncia della Convenzione
§ 1 La Convenzione può in ogni momento essere denunciata.
§ 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne dà avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-41