Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 41

Denuncia della Convenzione

In vigore dal 29 nov 2014
Denuncia della Convenzione § 1 La Convenzione può in ogni momento essere denunciata. § 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne dà avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-41

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