Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo VII
Art. 36
Depositario
In vigore dal 29 nov 2014
Depositario
§ 1 Il Segretario generale è depositario della presente Convenzione. Le sue funzioni in quanto depositario sono quelle enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
§ 2 Al sorgere di una divergenza fra uno Stato membro ed il depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o lo Stato membro interessato deve portare la questione all'attenzione degli altri Stati membri, o, se del caso, alla decisione del Comitato amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-36